Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E’ costituita un’associazione di promozione sociale ai sensi degliarticoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, deldecreto legislativo 46097, della legge 383/2000 e del DecretoLegislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominata” KAIROS ENSEMBLE APS”,qui di seguito detta Associazione.

2. L’Associazione ha sede legale in Montesilvano (PE), Corso UmbertoI°, n.168. L’Associazione potrà comunque esercitare la propria attivitàsu tutto il territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera delConsiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/opuò essere modifi cata la sede legale senza necessità di integrare lapresente scrittura.

Art 2 – Scopo

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vitadell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modoindiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunquedenominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nelcaso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale delrapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionalistatutariamente previste.

2. L’Associazione ha per fi nalità lo sviluppo delle attività di interessegenerale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 1172017 con particolareriguardo alle lettere d), i), k), e l) quindi la diffusione e l’esercizio di : a)attività di promozione sociale, culturali ed educative di interessesociale, diffusione della cultura teatrale, letteraria, dello storytelling,delle arti musicali, coreutiche-coreografi che anche con larealizzazione, produzione e rappresentazione di spettacoli eperfomances; b) attività per la valorizzazione e lo sviluppodell’aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come formaspecifi ca di lotta al disagio tra le giovani generazioni c) attivitànell’area della formazione extrascolastica ed educativa, dei laboratoriformativi, corsi, seminari, stage, workshop, serate a tema, concorsiartistici, anche con didattiche e metodologie innovative in tutti gliambiti specifi ci di cui alla lettere a) e b). Tutte le attività potrannoessere anche svolte a favore dei propri soci eo dei soci di altreassociazioni della medesima organizzazione nazionale diappartenenza ed in collaborazione eo in convenzione con Entipubblici e privati anche per la realizzazione di progetti specifi ci.L’associazione potrà anche adoperarsi per: a) l’organizzazione e lapartecipazione a manifestazioni, sociali, ricreative, festival, residenzeartstiche e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati; b)l’adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività, comprese lerassegne, le fi ere ed i concorsi, che sia giudicata idonea alraggiungimento degli scopi sociali; c) l’organizzazione e lapromozione di attività di ricerca, convegni, tavole rotonde, dibattiti,proiezioni cinematografi che, mostre, concorsi, viaggi sociali eculturali, di studio, nonché attività complementari socio ricettive e disomministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confrontidegli associati e dei familiari conviventi degli stessi, e/o dei soci di altre associazioni della organizzazione nazionale di appartenenza; d)l’organizzazione di attività di raccolta fondi.

3. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà mettere inatto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività diverse che,procurando fi nanziamenti indiretti, consentano l’espansione ed ilcontinuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti daattività diverse vanno in ogni caso interamente destinati agli scopisociali dell’associazione.

4. L’Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonchésezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fi ne del migliorraggiungimento degli scopi sociali.

5. L’Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principiodemocratico di partecipazione all’attività di promozione sociale daparte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità,attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti ditutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; si avvale inmodo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite deipropri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi diprestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsionidell’Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessuncollaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifi caconvenzione con l’Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Art 2 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessapotrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinariadegli associati.

Art.4 – Soci diritti e doveri

1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori: sono coloroche hanno fi rmato l’atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatorisono uguali a quelli degli ordinari; soci ordinari: sono coloro chefanno domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadiniche ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali;per i minori è necessario l’assenso di chi esercita la potestàgenitoriale. L’ammissione può , entro sessanta giorni, essere rifi utatadal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicateall’interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito ilpronunciamento dell’Assemblea. La qualifi ca di socio, con i connessidoveri e diritti, si acquisisce con la delibera del consiglio, la relativaiscrizione a libro e consegna della tessera. L’iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data diammissione e decadrà automaticamente al mancato versamentodella quota associativa annuale senza specifi ca delibera delcompetente organo.

2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.L’adesione all’Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale,delle sue fi nalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzarela sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; ilpagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per levarie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti dirispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. I Libri sociali dell’Associazione posso essere visionati, presso la sedesociale, da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscrittoall’associazione; le copie richieste sono fatte dall’Associazione, aspese del richiedente, e fornite entro 5 giorni dalla richiesta scritta. 3.Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcuncompenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque aregolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confrontidell’Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per:morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie eregolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materialiall’Associazione; per comportamento scorretto. Le espulsioni sarannodecise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effettoimmediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso ilprovvedimento di espulsione resta sospeso sino alla deliberaassembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborsodelle quote già versate, né ad Indennità di alcun titolo.

4. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione, sono, salvo i rimborsispesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamentegratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività socialianche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenzapurché rispettino le norme statutarie e regolamentaridell’associazione. Il Consiglio Direttivo può conferire, a soci che sisono particolarmente distinti in attività sociali, la qualifi ca di SocioBenemerito. Tale qualifi ca è puramente onorifi ca e non muta lostatus di parità con gli altri soci.

Art. 5 – Organi sociali

Gli Organi dell’Associazione sono: l’assembleagenerale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l’Organo diControllo (eventuale).

Art. 6– Assemblea generale dei soci

1. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata insessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresental’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamenteadottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti odissenzienti.

2. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, èfatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi manuo, comunque, tramite affi ssione dell’avviso di convocazione nei localidella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fi ssato per lariunione dell’assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quellofi ssato per la riunione dell’assemblea straordinaria. Nell’avviso diconvocazione devono essere indicati, oltre all’ordine del giorno, illuogo, la data e l’ora fi ssati sia in prima che in seconda convocazione.L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazioneo, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali enon soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.Ogni associato ha diritto di voto; si applica l’articolo 2373 del codicecivile in quanto compatibile. Ogni socio può rappresentare, permezzo di delega scritta con allegata copia di un documento diidentità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

4. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in primaconvocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventidiritto al voto; quella straordinaria sesono presenti i 2/3 degli aventidiritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un’ora da quella fi ssata per la primaconvocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, èvalidamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dalpresidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza oimpedimento, da una delle persone legittimamente intervenuteall’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidentedirige e regola le discussioni e stabilisce l’ordine delle votazioni.L’assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata dimano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede dinorma per alzata di mano, salvo che l’assemblea non deliberi diprocedere con altra forma di votazione. L’assemblea ordinariadelibera con le maggioranze previste dall’articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con lediverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e3, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione delpatrimonio e le modifi che dell’atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale fi rmato dalpresidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da duescrutatori. 8. L’assemblea ordinaria deve essere indetta dal consigliodirettivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entroquattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

9. Sono compiti dell’assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi esulle direttive generali dell’Associazione; deliberare in meritoall’approvazione dei regolamenti sociali e dell’eventualeregolamento dei lavori assembleari; l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell’esercizio precedente predisposto dalconsiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componentidegli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loroconfronti; l’elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapportidell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assembleastraordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame aisensi del seguente comma:

10. L’assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fattarichiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degliassociati, in regola con il pagamento delle quote associative almomento della richiesta, che propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è attodovuto da parte del consiglio direttivo.

11. Sono compiti dell’assemblea straordinaria: deliberare sullemodifi che dell’atto costitutivo o dello statuto dell’Associazione;deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o lascissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art 7– Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effettidell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nelrispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essererieletto.

3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all’attività sociale inogni settore in conformità alle delibere dell’assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e fi rmarne ledelibere; fi rmare il rendiconto annuale da presentare all’assemblea;convocare e verifi care la regolare costituzione delle assemblee.

4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia dicompetenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione allaratifi ca del consiglio stesso nella prima riunione utile che deveavvenire entro trenta giorni dall’emissione del provvedimento.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente vienesostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quellemansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissionio altro impedimento defi nitivo il presidente rimane in carica perl’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’assembleaelettiva entro trenta giorni.

Art. 8 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilitodall’assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente,il vicepresidente ed il segretario. Il Vicepresidente coadiuva ilpresidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Ilsegretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e delconsiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende allacorrispondenza. Nell’adempimento delle sue funzioni il segretarioriferisce direttamente al presidente.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta daalmeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni casoriunirsi almeno due volte all’anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza dellamaggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema divotazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede dinorma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto delpresidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per loscrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con ilpagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultareda un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dalsegretario.

6. Sono compiti del consiglio direttivo: ratifi care ledomande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dalVicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea; fi ssare le date delle assemblee ordinariedei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assembleastraordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’articolo.

Del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti internirelativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazionedell’assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusioneche si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le fi nalitàpreviste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea deisoci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117. Ilconsiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essererieletto.

7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’eserciziovenissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metàdel consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione persurrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fi no allascadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoicompiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fi noalla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella primaassemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersidecaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasialtra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verifi carsi di tale eventodovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assembleaordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgentied alla gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Associazione lefunzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 9 – Organo di Controllo

L’assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quantoprevisto e con le indicazioni contenute nell’Art. 30 del DecretoLegislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria neicasi citati dal predetto articolo.

Art.10 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio fi nanziario coincidono con l’anno solare.

Art. 11 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo,fi rmato dal presidente ed approvato dall’assemblea a norma deiprecedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-fi nanziariadell’Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deverappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimonialeed economico-fi nanziaria dell’Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizionedei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso lasede sociale.

4. L’associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenutenegli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117. 5.Aisensi dell’Art. 21 del codice civile gli associati che siano ancheamministratori non possono partecipare alle deliberazioni diapprovazione dei bilanci o rendiconti.

Art. 12 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinateannualmente dal consiglio direttivo; quote specifi che per attivitàistituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici eprivati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzatedall’associazione, dai beni di proprietà dell’associazione. Il patrimoniosociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fi nidell’esclusivo perseguimento delle fi nalità associative.

Art.13 – Clausola compromissoria

1.Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i socimedesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegioarbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle partied il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, indifetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitraledovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsientro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’eventooriginante la controversia, indicando pure il nominativo del proprioarbitro.

3. L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegiogiudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma,dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art 14 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 3 delpresente statuto, è deliberato dall’assemblea generale dei soci,convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell’associazioneil patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Uffi cio di cuiall’Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salvadiversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzosettore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, allaFondazione Italia Sociale.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e daglieventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità aiprincipi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e lealtre disposizioni di legge in materia.

Firmato Presidente e Legale Rappresentante Maria Paola Lanzillotti